Informazioni utili

Ho ricevuto una lettera di contestazione. Cosa devo fare?

Cosa fare quando si riceve una lettera di contestazione che costituisce il primo passo del cosiddetto procedimento disciplinare.


E' importante rivolgersi con tempestività a un esperto (sindacalista di fiducia o avvocato giuslavorista) dato che la lettera di contestazione costituisce il primo passo del cosiddetto procedimento disciplinare (regolato dall'art. 7 Legge 300/70 Statuto dei lavoratori) al termine del quale il datore di lavoro potrà irrogare una sanzione che, nei casi più gravi, potrà addirittura comportare il licenziamento. Occorre attivarsi tempestivamente in quanto i tempi procedurali di azione sono piuttosto ristretti.

La contestazione (tranne il richiamo verbale) dovrà necessariamente essere formulata per iscritto - di solito con una raccomandata a/r - con indicazione chiara e circostanziata dei fatti e degli addebiti che vengono mossi. 
Dal momento del ricevimento della contestazione, il lavoratore ha un minimo di 5 giorni (i contratti collettivi possono prevedere anche termini più ampi) per presentare le proprie giustificazioni in forma scritta oppure verbale (chiedendo un incontro con il datore di lavoro).

In entrambi i casi è assai opportuno farsi assistere da un esperto della materia così da poter sfruttare appieno questa opportunità di difesa.

Entro 10 giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, o dalla scadenza del termine per presentarle, il datore di lavoro potrà irrogare la sanzione (dal richiamo scritto alla multa alla sospensione per massimo 4 giorni fino al licenziamento disciplinare) che dovrà essere adeguata e proporzionata alla mancanza ascritta, secondo quanto stabilito dal codice disciplinare obbligatoriamente da esporre nei locali aziendali.
Se la sanzione non viene irrogata entro questo termine, si intenderanno accolte le giustificazioni addotte dal lavoratore e una tardiva iniziativa datorile sarà senz'altro illegittima.

La sanzione eventualmente irrogata potrà essere impugnata dal lavoratore avanti al Giudice del lavoro, sulla base di eccezioni sia di ordine procedurale che sostanziale onde ottenerne l'annullamento, previa eventuale sospensione dei suoi effetti.